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Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 23/03/1989 (Rv. 462275 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - CONTESTAZIONI RIVOLTE AL DIRITTO DI AGIRE IN "EXECUTIVIS" - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO EX ART. 27, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. E PER MATERIA E VALORE SECONDO LE REGOLE GENERALI.*
Stato
decisa il 1989-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462275-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - CONTESTAZIONI RIVOLTE AL DIRITTO DI AGIRE IN "EXECUTIVIS" - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO EX ART. 27, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. E PER MATERIA E VALORE SECONDO LE REGOLE GENERALI.*

Qualora in un procedimento esecutivo per obblighi di fare o di non fare promosso, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., davanti al pretore territorialmente competente, la parte obbligata sollevi contestazioni relative non alle modalità proposte per l'esecuzione, ma al diritto stesso di agire in executivis (nella specie, assumendo di avere già adempiuto gli obblighi imposti dalla sentenza di condanna), si configura un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., devoluta al giudice competente per territorio a termini dell'art. 27, primo comma, cod. proc. civ., e per materia e valore secondo le regole generali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)