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Sez. 3, Sentenza n. 3663 del 14/04/1999 (Rv. 525325 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | All'esecuzione o agli atti esecutivi - Caratteri e differenze.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525325-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). Alla stregua di tale criterio l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata relativa ad un obbligo di fare o di non fare, deduca che l'esecuzione è iniziata senza la preventiva richiesta al pretore, da parte dell'esecutante, della determinazione delle modalità dell'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., involgendo soltanto una critica della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sottoposta come tale al relativo termine di decadenza (che nella specie la Suprema Corte ha ritenuto decorso - condividendo l'avviso del giudice di merito - dalla comunicazione con cui l'ufficiale giudiziario, su istanza di un condominio che aveva ottenuto una sentenza che ordinava l'esecuzione di determinati lavori, aveva avvisato il condomino contro il quale l'esecuzione doveva aver luogo del giorno e dell'ora in cui l'amministratore si sarebbe recato sul posto per completare i lavori stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)