Sez. 1, Sentenza n. 48417 del 23/11/2012 Cc. (dep. 13/12/2012) Rv. 254099 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Riunione e separazione dei procedimenti - Potere del pubblico ministero di procedere separatamente o cumulativamente per reati o accusati concorrenti - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE
La facoltà del pubblico ministero di procedere a separazione o a riunione dei procedimenti è desumibile dall'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. che attribuisce al P.M. il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite della previsione dell'art. 17 cod. proc. pen, secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, in virtù della riunione di due procedimenti, non potessero considerarsi scaduti i termini massimi delle indagini preliminari, se ancora in corso per uno solo di essi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)