Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 19/01/2012 Ud. (dep. 14/03/2012) Rv. 252258 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Riunione e separazione dei procedimenti - Potere del pubblico ministero di procedere separatamente o cumulativamente per reati o accusati concorrenti - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il pubblico ministero ha il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso dovesse essere ripetuta la notifica dell'informazione, ex art. 369 bis cod. proc. pen., prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio per un reato successivamente iscritto nello stesso fascicolo processuale, nei confronti di indagato cui era stata già notificata l'informazione medesima per diversa imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)