diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8987 del 28/04/1988 Ud. (dep. 23/08/1988) Rv. 179093 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DEL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI - ATTESTAZIONE DEL MEDICO CONVENZIONATO IN RICETTE - FALSITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179093-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DEL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI - ATTESTAZIONE DEL MEDICO CONVENZIONATO IN RICETTE - FALSITÀ - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Per pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 n. 1 cod. pen. deve intendersi qualunque persona che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o non, esercita una pubblica funzione, intesa questa in senso oggettivo o funzionale e non soggettivo. Ne consegue che tale deve considerarsi il sanitario che presta la sua opera professionale in favore di coloro che possono fruire dell'assistenza pubblica, in quanto svolge un'attività che oltre ad essere connotata intrinsecamente da un evidente interesse pubblico, quale è quello della tutela alla salute, è a lui attribuita dall'ordinamento dello stato con la conseguente efficacia di impegnare, attraverso le sue indicazioni, l'ente mutualistico all'erogazione di determinate prestazioni. Ne discende ulteriormente che integra il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. la falsa attestazione, compiuta dal medico stesso, in ordine all'esecuzione, in realtà non avvenuta, di una certa prestazione. (V mass n 170041; (V mass n 127443; (Conf mass n 176268).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)