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Sez. L, Sentenza n. 6898 del 12/08/1987 (Rv. 455097 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTI - AZIONI DEL SEQUESTRATO DIRETTE ALL'ACCERTAMENTO O ALLA ACQUISIZIONE DEL BENE - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455097-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFETTI - AZIONI DEL SEQUESTRATO DIRETTE ALL'ACCERTAMENTO O ALLA ACQUISIZIONE DEL BENE - ESPERIBILITÀ.*

A seguito del sequestro conservativo, come del pignoramento, si verifica la coesistenza di due relazioni dirette con il bene, oggetto della cautela, l'uno facente capo al soggetto destinatario del sequestro ed esprimentesi nel diritto di proprietà e l'altra riguardante il sequestrante e consistente nel potere di assicurare al bene la sua destinazione alla soddisfazione esecutiva, non conseguibile in difetto della disposta cautela. Conseguentemente, il sequestrato, analogamente al debitore pignorato, può esperire, nei confronti dei terzi, tutte le azioni dirette all'accertamento o all'acquisizione del bene, su cui cada la cautela, non essendo, con il sequestro, intervenuta alcuna modificazione né nella capacità del soggetto destinatario del provvedimento né della situazione giuridica del bene oggetto del provvedimento cautelare. (V 1475/81, mass n 412147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)