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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 16/03/1981 (Rv. 412147 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - ATTO RELATIVO A BENE SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412147-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - COMPRAVENDITA - IN GENERE - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - ATTO RELATIVO A BENE SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO - INCLUSIONE.*

Al fine dell'imposta di registro con riguardo a contratto di compravendita, nella disciplina di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, cosi come in quella introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 634, resta di per se irrilevante la circostanza che il bene oggetto del negozio sia sottoposto a pignoramento, atteso che tale vincolo, quando la sua caducazione non sia espressamente prevista dalle parti come condizione sospensiva, non incide sulla validita del contratto e sulla sua operativita nel senso dell'immediato trasferimento della proprieta del bene all'acquirente, ma implica soltanto, ai sensi dell'art 2913 cod civ, una situazione di inefficacia relativa del trasferimento stesso nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nella esecuzione (cosiddetta inopponibilita). (V 1169/71, mass n 351297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2913, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)