Sez. 1, Sentenza n. 3604 del 19/10/1976 (Rv. 382351 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIZIONE DEL TRIBUTO PAGATO - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE DI IMPOSIZIONE - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIZIONE DEL TRIBUTO PAGATO - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - CONTESTAZIONE 'IN RADICÈ DEL POTERE DI IMPOSIZIONE - ESPERIMENTO PREVENTIVO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE.*
In tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, la domanda giudiziale per la ripetizione del tributo, proposta dal contribuente a seguito della declaratoria di illegittimita costituzionale dell'art 25 secondo comma della legge 5 marzo 1963 n 246, implica contestazione 'in radicè del potere impositivo del comune, e, pertanto, non e soggetta alle condizioni di proponibilita di cui all'art 285 del testo unico per la finanza locale (RD 14 settembre 1931 n 1175). (Conf 1104/74, mass n 369080).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)