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Sez. 1, Sentenza n. 24289 del 01/09/2025 (Rv. 675953-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Pensione anticipata secondo la cd. “Quota 100” - Diritto alla percezione dell’indennità ex art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 - Presupposti e condizioni.
Stato
decisa il 2025-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675953-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota di detta indennità, ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)