Sez. 1 - , Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021 (Rv. 660515 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Diritto dell'ex coniuge alla quota dell'indennità di fine rapporto ex art. 12 - bis della legge n.898 del 1970 - Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Maturazione del diritto dell’altro ex coniuge al trattamento di fine rapporto - Successiva revoca dell’assegno - Irrilevanza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge, è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata dopo che l'assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera "ex nunc" e non può incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno - su cui è caduto il giudicato "rebus sic stantibus" -, quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 lett. BIS CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)