Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 04)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Intervento privo di titolo esecutivo contro un terzo datore di ipoteca - Udienza ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Partecipazione dell'esecutato e del terzo debitore garantito - Necessità - Potere di riconoscimento o disconoscimento del credito - Titolarità in capo al debitore.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
In caso di intervento nell'espropriazione immobiliare di un creditore privo di titolo esecutivo, ma titolare di garanzia ipotecaria prestata dall'esecutato per il debito di un soggetto estraneo al processo esecutivo, all'udienza di verifica dei crediti ex art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., devono essere convocati sia l'esecutato, sia il debitore principale, il quale è legittimato a dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi "sine titulo" intenda riconoscere (in tutto o in parte) ovvero disconoscere.
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)