Sez. 3 - , Sentenza n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - PUBBLICITÀ AVVISI - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI | Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Parte necessaria del procedimento - Limiti e conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - PUBBLICITÀ AVVISI - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI
In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)