Sez. L - , Ordinanza n. 16948 del 27/06/2018 (Rv. 649602 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Somministrazione di lavoro a termine - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di somministrazione di lavoro a termine, l'accertamento della sussistenza di una chiara e comune volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva dichiarato la risoluzione per mutuo consenso del rapporto in considerazione, oltre che del tempo trascorso - superiore a tre anni - anche di altri elementi, quali la mancanza di deduzione di eventuali impedimenti rispetto ad una iniziativa di tutela in sede giurisdizionale e di messa a disposizione delle energie lavorative e l'avvenuto reperimento di ulteriori attività lavorative per gran parte dei periodi di inerzia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)