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Sez. L - , Sentenza n. 13660 del 30/05/2018 (Rv. 648629 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Contratto di lavoro a termine - Risoluzione per mutuo consenso - Accertamento di fatto - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648629-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., tempo per tempo vigente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logico giuridici l'accertamento della risoluzione per mutuo consenso a fronte del comportamento del lavoratore che, cessato il rapporto a termine, aveva prestato la propria attività alle dipendenze di altro datore per oltre quattro anni e, solo all'esito di questo ulteriore rapporto, aveva costituito in mora la società Poste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)