Sez. L, Sentenza n. 9852 del 06/07/2002 (Rv. 555597 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Limitazioni - Ambito di applicabilità - Sostituzione di un rapporto di lavoro ad un altro - Garanzia di conservazione della precedente sede di lavoro - Esclusione - Fattispecie relativa a personale dipendente da impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa e successivamente assunto dalla impresa cessionaria del portafoglio di questa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
L'Art. 2103 cod. civ., che tutela il lavoratore dal trasferimento della sede di lavoro da un'unità produttiva all'altra in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2112 cod. civ., che consente la conservazione dei diritti del lavoratore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto alla conservazione della sede di lavoro per un lavoratore che, essendo già dipendente di una impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, era stato assunto dall'impresa cessionaria del portafoglio di quest'ultima, trattandosi di fattispecie non riconducibile all'art. 2112 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 11/02/1977 num. 39 art. 11, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 23, DPR 16/01/1981 num. 45 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)