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Sez. L, Sentenza n. 20611 del 09/09/2013 (Rv. 627940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Garanzia di conservazione della precedente sede di lavoro - Applicabilità - Condizioni - Unicità di rapporto di lavoro o ricorrenza di fattispecie ex art. 2112 cod. civ. - Fattispecie in tema di personale dipendente di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa assunto da impresa cessionaria del portafoglio.
Stato
decisa il 2013-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In tema di sede di lavoro, la disciplina limitativa del trasferimento del lavoratore di cui all'art.2103 cod. civ. , che condiziona la legittimità del trasferimento alla ricorrenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è applicabile soltanto con riferimento al medesimo rapporto di lavoro e non ad altro successivo rapporto, salvo che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2112 cod. civ. (fattispecie relativa a lavoratore dipendente di impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, riassunto dal commissario liquidatore e quindi da un'impresa cessionaria del portafoglio della suddetta impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 10, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)