Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 22/01/2010 (Rv. 611769 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Determinazione del reddito d'impresa - Condono ai fini IVA ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Valore presuntivo - Configurabilità - Fondamento - Verifica di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729, primo comma, cod. civ. - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, la circostanza che il contribuente abbia inteso avvalersi, ai fini IVA, del condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere valorizzata come elemento presuntivo ai fini della determinazione del reddito d'impresa, pur non avendo la relativa domanda valore confessorio e nonostante l'art. 8, comma 12, della legge cit. escluda che la stessa possa determinare l'obbligo di apertura del procedimento penale: infatti, la libera scelta di avvalersi del provvedimento definitorio di una lite fiscale costituisce comunque un fatto oggettivo di cui non può disconoscersi l'utilizzabilità ex art. 2727 cod. civ., essendo semmai censurabile (solo come vizio motivazionale) il conseguente processo logico, deduttivo da quel fatto certo di quello ignoto, adottato dal giudice del merito, ovverosia la sola verifica imposta dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., per il quale il giudice non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 633 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)