Sez. 5, Sentenza n. 7459 del 14/05/2003 (Rv. 563063 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex legge n. 413 del 1991 - Natura - Effetti - Sostituzione della dichiarazione originaria - Configurabilità - Conseguenze sulle dichiarazioni relative agli anni successivi.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la presentazione della dichiarazione integrativa costituisce (a differenza del caso delle ordinarie dichiarazioni dei redditi, che sono mere dichiarazioni di scienza) il volontario compimento di un atto giuridico, frutto di libera scelta del contribuente, al quale - ed ai successivi adempimenti - la legge collega automaticamente la produzione di specifici e predeterminati effetti giuridici. In particolare, la dichiarazione integrativa, nella parte in cui il contribuente con essa dichiara un reddito maggiore di quello esposto nella dichiarazione a suo tempo presentata, sostituisce a tutti gli effetti quest'ultima, la quale non può più esplicare alcun effetto né per l'anno cui si riferiva, né per quelli successivi eventualmente collegati. Ne consegue che, una volta presentata la dichiarazione integrativa ex art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la positività del reddito dichiarato (il quale, secondo la norma citata, non può essere inferiore a cinquecentomila lire per ciascun periodo d'imposta) presuppone l'azzeramento di eventuali perdite originariamente esposte per quel periodo d'imposta, le quali, pertanto, non possono essere riportate nella dichiarazione relativa all'anno successivo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)