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Sez. 2, Sentenza n. 2705 del 11/05/1973 Ud. (dep. 02/04/1974) Rv. 126645 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - NESSO DI CAUSALITA FRA DETTI MEZZI E L'ALTRUI INDUZIONE IN ERRORE - ACCERTAMENTO POSITIVO - ACCERTAMENTO SULL'IDONEITA ASTRATTA E GENERICA DEI MEZZI INTESI A INDURRE IN ERRORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIFETTO DI DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA - IDONEITA IN CONCRETO DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126645-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - NESSO DI CAUSALITA FRA DETTI MEZZI E L'ALTRUI INDUZIONE IN ERRORE - ACCERTAMENTO POSITIVO - ACCERTAMENTO SULL'IDONEITA ASTRATTA E GENERICA DEI MEZZI INTESI A INDURRE IN ERRORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - DIFETTO DI DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA - IDONEITA IN CONCRETO DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA - LIMITI.*

In tema di truffa consumata (nella specie, truffa contrattuale) una volta accertato il nesso di causalita fra il raggiro o l'artifizio e l'altrui induzione in errore, non e necessario stabilire se i mezzi usati erano in astratto e genericamente idonei a trarre in errore quando in concreto essi si sono dimostrati idonei; ne l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa puo valere ad escludere la sussistenza del delitto. L'accertamento sull'idoneita di detti mezzi costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita se congruamente e logicamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)