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Sez. 2, Sentenza n. 10698 del 01/03/1986 Ud. (dep. 11/10/1986) Rv. 173909 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACCERTAMENTO SULL'IDONEITÀ ASTRATTA DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NESSO DI CAUSALITÀ TRA ARTIFICIO O RAGGIRO ED INDUZIONE IN ERRORE - SUFFICIENZA - DIFETTO DI DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173909-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ACCERTAMENTO SULL'IDONEITÀ ASTRATTA DEGLI ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - NESSO DI CAUSALITÀ TRA ARTIFICIO O RAGGIRO ED INDUZIONE IN ERRORE - SUFFICIENZA - DIFETTO DI DILIGENZA DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA.*

Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa. (Conf mass n 171608; (Conf mass n 151329; (Conf mass n 126645; (Conf mass n 117341).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)