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Sez. 2 - , Sentenza n. 9881 del 20/04/2018 (Rv. 648157 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | - Illecito amministrativo emergente da indagini penali - Contestazione mediante notifica - Termine - Decorrenza - Dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale i procedimenti penali sono pendenti - Sussistenza - Fondamento - Ambito applicativo - Casi di connessione per pregiudizialità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648157-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)