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Sez. 2, Sentenza n. 7754 del 30/03/2010 (Rv. 612179 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Illecito amministrativo emergente da atti di un procedimento penale - Contestazione - Termine - Decorrenza dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il procedimento penale risulta pendente - Necessità.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612179-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, qualora gli elementi integranti un illecito amministrativo emergano dagli atti di un procedimento penale, il termine stabilito dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la contestazione della violazione decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità amministrativa, degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)