Sez. 2, Sentenza n. 6127 del 01/06/1993 (Rv. 482619 - 01)
Prova civile - Giuramento - Formula - Modificazione compiuta dal giudice | Giuramento suppletorio - Potere discrezionale del giudice - Finalità.
Prova civile - Giuramento - Formula - Modificazione compiuta dal giudice
La formula del giuramento suppletorio è rimessa al potere discrezionale del giudice e non deve, quindi, rispecchiare necessariamente l'assunto di una delle parti, ben potendo il giudice modificare l'assunto stesso con riferimento alle risultanze già acquisite ed al fine di ottenere quella prova piena che la parte a ciò interessata non ha potuto fornire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)