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Sez. 3, Sentenza n. 5752 del 11/06/1999 (Rv. 527291 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE | Giuramento suppletorio - Determinazione della formula - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Affermazioni delle parti - Vincolatività - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527291-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE

Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non è in alcun modo legato a quanto affermato dall'una o dall'altra parte, ma è libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del "thema probandum", potendo, dunque, nell'esercizio di un potere discrezionale, ben modificare l'assunto delle parti con riferimento a detti elementi, in modo che attraverso l'esperimento del giuramento si possa raggiungere la prova piena che la parte interessata non risulta aver fornito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)