Sez. 1 - , Ordinanza n. 23316 del 23/08/2021 (Rv. 662335 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - IN GENERE | Giudizio per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Richiesta del termine per
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - IN GENERE
affidamento preadottivo – Deducibilità delle parti e rilevabilità d’ufficio – Sussistenza – Fondamento.
100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.
In tema di adozione, l'intervenuto dell'affidamento preadottivo del minore, che preclude il riconoscimento del genitore biologico, può essere dedotto e rilevato d'ufficio nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione, per violazione di legge, della statuizione che non ha accolto la richiesta di concessione del termine per provvedere al riconoscimento, tenuto conto che la menzionata pronuncia di legittimità non travolge anche quella sullo stato di adottabilità e che, nel giudizio di rinvio, possono essere accertati i fatti modificativi, estintivi e impeditivi sopravvenuti alla decisione cassata, quali sono, appunto, la dichiarazione di adottabilità e il successivo affidamento preadottivo, avendo il legislatore, con il disposto dell'art. 11, comma 7, l. cit., voluto privilegiare l'interesse del minore all'inserimento in una famiglia in grado di assicurargli adeguate garanzie di stabilità.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)