Sez. 1 - , Sentenza n. 31196 del 03/12/2018 (Rv. 651926 - 01)
ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CESSAZIONE | Adozione - Parto in anonimato - Madre biologica - Richiesta di concessione di termine per esercitare il diritto al ripensamento - Successiva dichiarazione di adottabilità del minore - Rigetto della concessione del termine per effettuare il riconoscimento del figlio - Diritto di impugnare la pronuncia - Sussistenza.
ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - CESSAZIONE
In conseguenza di un parto anonimo, il diritto della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio, a carattere indisponibile, non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult. comma, l. n. 184 del 1983, dalla sopravvenuta declaratoria di adottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguito l'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madre biologica a richiedere la concessione di un termine per procedere al riconoscimento del minore. (Nella specie, la S.C., nel ritenere che il contegno assunto dalla madre biologica, la quale al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, non fosse condizione sufficiente ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla corte d'appello, la quale aveva erroneamente affermato che, in conseguenza della dichiarazione di adottabilità, fosse venuto meno l'interesse della madre biologica ad impugnare la decisione di primo grado che le aveva negato la concessione del termine per provvedere al riconoscimento del figlio).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)