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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 15 del 1989

Decisione
decisa il 1989-01-09, depositata il 1989-01-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:15
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15095

  • Regione sicilia
  • Elezioni comunali
  • Candidati che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune, che non abbiano fatto venir meno tali presupposti prima della convalida della elezione
  • Ineleggibilità
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte denunciata nel giudizio "a quo". - S. n. 45/1977.

Norme impugnate

  • art. 5, n. 3) decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7 del d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Aloisi Tommaso e Guida Silvestro ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Rasenna' Barbara e Coco Giuseppe ed altro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Scaccianove Sebastiano ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988; 4) ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Sinatra Salvatore ed altro, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in oggetto il Tribunale di Trapani e di Catania hanno denunciato l'art. 5, nn. 3 e 7, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, le cui previsioni di ineleggibilità sarebbero in contrasto: a) con il principio di uguaglianza in quanto determinano una situazione di disparità di nei confronti degli altri cittadini italiani, cui nella materia si applica la più favorevole normativa della legge statale 23 aprile 1981 n. 184; b) con l'art. 51, I co., Cost., dal momento che esse rappresentano una limitazione particolare per i cittadini residenti in Sicilia, non giustificata da specifiche esigenze locali;
punto 2
Considerato che palesemente errato è il riferimento, contenuto nelle sole ordinanze 402, 403, 404/88, anche al n. 7 della norma denunciata, che riguarda categorie in nessuna delle quali rientrano i soggetti interessati nei procedimenti a quibus; che tali soggetti - dipendente comunale (ord. n. 393/88) e dipendenti di USL site nel territorio del Comune (ordd. nn. 402, 403 e 404/88) - vanno tutti ricompresi nelle categorie riguardate dal n. 3 della norma medesima, cui pertanto va limitato il presente giudizio di legittimità costituzionale;
punto 3
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte che qui interessa;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 45 del 1977. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze