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Sez. 1, Sentenza n. 5366 del 02/06/1999 (Rv. 526959 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Cessione di un terreno, divenuto edificabile, da parte di un imprenditore agricolo - Imposta di registro - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526959-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

La cessione da parte di un'imprenditore agricolo di un terreno, divenuto edificabile, non rientra - avendo detto terreno perduto la qualità di bene strumentale, cioè di bene relativo all'impresa - tra le operazioni imponibili di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e pertanto non va assoggettata ad IVA, ma all'imposta (proporzionale) di registro.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)