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Sez. 1, Sentenza n. 10943 del 02/10/1999 (Rv. 530434 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | Beni strumentali - Nozione - Portata - Natura immobile del bene - Compatibilità - Conseguenze in tema di assoggettamento ad IVA del relativo atto di cessione.
Stato
decisa il 1999-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530434-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE

Anche un bene immobile può rientrare nella nozione di "bene strumentale" in quanto la sua destinazione sia da considerarsi "inerente" all'esercizio dell'impresa; d'altronde, la nozione di "esercizio di impresa" non può limitarsi all'attività di produzione o scambio di beni in senso stretto, e non esclude, pertanto e di per sè, dal suo ambito i beni i quali non siano oggetto diretto dell'attività produttiva. Giacché, inoltre, l'inerenza all'oggetto dell'impresa non viene meno con l'atto in sè della cessione del bene (posto che la perdita di una tale qualità non costituisce un presupposto, ma solo la conseguenza della cessione), anche la vendita di un immobile il quale rivesta la qualità di bene strumentale va considerata - ai fini dell'assoggettamento ad IVA - alla pari di tutte le periodiche cessioni di beni strumentali, le quali costituiscono un evento fisiologico del ciclo produttivo a prescindere dal fatto che la cessione avvenga - o meno - in vista dell'acquisto di un altro bene simile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 634 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)