Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 22/04/1980 (Rv. 406332 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDE DIRETTE AL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - ONERE DELLA TRASCRIZIONE - INSUSSISTENZA - GIUDICATO RELATIVO A DETTE DOMANDE - SUCCESSIVI ACQUIRENTI DELL'IMMOBILE DEL CONVENUTO - OPPONIBILITA.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - IN GENERE - DOMANDE DIRETTE AL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - ONERE DELLA TRASCRIZIONE - INSUSSISTENZA - GIUDICATO RELATIVO A DETTE DOMANDE - SUCCESSIVI ACQUIRENTI DELL'IMMOBILE DEL CONVENUTO - OPPONIBILITA.*
Le domande intese al rispetto delle distanze legali non rientrano nel novero di quelle soggette all'Onere della trascrizione, ai sensi dell'art 2653, n 1, cod civ, in quanto non sono dirette ne alla rivendicazione della proprieta o di altri diritti reali di godimento, ne all'accertamento dei diritti stessi: in tali giudizi, infatti, non e in contestazione l'esistenza del diritto di proprieta, ma solo quella di un limite a carico di esso, e pertanto, essendo la disciplina della trascrizione di carattere tassativo e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica, il giudicato e sempre opponibile ai successivi acquirenti dell'immobile cui si riferiscono le violazioni dei limiti legali denunciate dall'attore. (V 1523/78, mass n 390896).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2653 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)