Sez. 5 - , Sentenza n. 4034 del 12/02/2019 (Rv. 652525 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Esenzione per consumo mensile superiore a 1, 2 milioni kWh in autoproduzione - Riferimento a più imprese di un unico comprensorio industriale - Esclusione - Disaggregazione dei consumi mensili di ogni singola azienda - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
L'esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica, concessa dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis), del d.lgs. n. 504 del 1995 ("ratione temporis" vigente) nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1, 2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perchè incluse nello stesso comprensorio industriale; in tal caso, occorre viceversa disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda, in conformità alla natura sostanzialmente regressiva della tariffazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)