Sez. 5, Sentenza n. 3537 del 07/03/2012 (Rv. 621301 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Esenzione per consumo mensile superiore a 1, 2 milioni kWh in autoproduzione - Riferimento a più imprese di un unico comprensorio industriale - Esclusione - Disaggregazione dei consumi mensili di ogni singola azienda - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
L'esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica, concessa dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis), del d.lgs. n. 504 del 1995 nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1, 2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perchè incluse nello stesso comprensorio industriale (nella specie, polo petrolchimico di Porto Marghera); in tal caso, occorre viceversa disaggregare, ai fini del riconoscimento del beneficio, i consumi mensili di ogni singola azienda, in conformità alla natura sostanzialmente regressiva della tariffazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 n. 2, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)