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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010 (Rv. 614792 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | CERTALEX - Pubblico impiego privatizzato - Giudice del lavoro - Applicazione delle relative norme processuali - Forme e termini dell'appello - Riferimento alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice - Rito adottato (del lavoro) - Funzione enunciativa della natura della controversia - Eventuale erroneità di tale qualificazion - Irrilevanza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale al termine per impugnare.
Stato
decisa il 2010-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614792-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc.civ.).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)