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Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011 (Rv. 616599 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Rilevanza ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Foto segnaletica di arrestato - Pubblicazione su un quotidiano - Qualificazione della domanda come azione risarcitoria ordinaria da parte del giudice di merito - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616599-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito. Ne consegue che, nel caso di pubblicazione su un quotidiano della foto segnaletica di una persona arrestata per furto, laddove il tribunale abbia qualificato la domanda dell'interessato finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni come azione risarcitoria ordinaria a seguito di diffamazione, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi di tale ultimo articolo, in luogo dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)