Sez. 3, Sentenza n. 6353 del 11/04/1995 Ud. (dep. 31/05/1995) Rv. 202284 - 01
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento | Concorso con gli altri reati ex art. 3 legge n. 75 del 1958 - Ammissibilità - Reclutamento - Concorso con esercizio di casa di prostituzione - Esclusione - Favoreggiamento - Concorso con esercizio di casa di prostituzione o con reclutamento - Esclusione - Fattispecie.
Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Sfruttamento
Mentre il reato di sfruttamento della prostituzione altrui può concorrere con qualsiasi altra ipotesi delittuosa dell'art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75, ciò non può ritenersi per il reato di reclutamento e per quello di favoreggiamento, i quali non possono concorrere con la fattispecie delittuosa di cui al n. 1 dell'art. 3 citato, perché il reclutamento, quando avviene col fine di fare esercitare alla persona reclutata la sua illecita attività in una casa di prostituzione, diventa un elemento costitutivo del reato di esercizio di casa di prostituzione o da questo viene assorbito, così come ne è assorbito il favoreggiamento, che costituisce una forma generica di reato di fronte a quelle speciali e del reclutamento e dell'esercizio di una casa di prostituzione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto il reato di reclutamento assorbito in quello di esercizio di casa di prostituzione, in quanto era strettamente collegato con questo e strumentale per la sua stessa sussistenza).
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 n. 1 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 n. 4 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 n. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)