Sez. 3, Sentenza n. 3874 del 20/12/2002 Ud. (dep. 27/01/2003) Rv. 223550 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione - Favoreggiamento della prostituzione - Concorso di reati - Attività svolte in contesti autonomi - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
Il concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di locazione di immobile al fine di esercizio di una casa di prostituzione è configurabile quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell'abitazione all'esercizio del meretricio. (Fattispecie nella quale il locatore ha posto in essere condotte eccedenti quelle necessarie ad adibire l'abitazione al fine di esercizio di una casa di prostituzione, pubblicando sulla stampa avvisi e predisponendo apparati telefonici idonei a raccogliere gli appuntamenti.)
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 n. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)