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Sez. 3, Sentenza n. 274 del 24/01/1975 (Rv. 373486 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373486-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art 295 cod proc civ ha carattere ordinatorio e non decisorio e non e pertanto impugnabile mediante ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)