Sez. 1, Sentenza n. 6721 del 10/12/1988 (Rv. 460985 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - ISTANZA DI SOSPENSIONE - DECISIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - ISTANZA DI SOSPENSIONE - DECISIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, con il quale il "giudice a quo", in pendenza di ricorso per Cassazione, statuisca, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata (ivi inclusa la sentenza che, in Sede di rinvio, abbia pronunciato sulle domande di restituzione o riduzione in pristino a norma dell'art. 389 cod. proc. civ.), ha carattere non decisorio, ma meramente cautelare ed ordinatorio, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 274/75, mass n 373486; (V 533/74, mass n 368294).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)