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Sez. 2, Sentenza n. 454 del 31/01/1978 (Rv. 389751 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA A CORPO, MA CON INDICAZIONE DELLA MISURA - ESTENSIONE REALE DELLO IMMOBILE INFERIORE O SUPERIORE DI UN VENTESIMO RISPETTO A QUELLA INDICATA NEL CONTRATTO - ESECUZIONE SPECIFICA DELLO OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389751-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA A CORPO, MA CON INDICAZIONE DELLA MISURA - ESTENSIONE REALE DELLO IMMOBILE INFERIORE O SUPERIORE DI UN VENTESIMO RISPETTO A QUELLA INDICATA NEL CONTRATTO - ESECUZIONE SPECIFICA DELLO OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Quando la estensione reale di un immobile - oggetto di un contratto preliminare di vendita a corpo ma con indicazione della misura - risulti inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto, e possibile l'esecuzione specifica dello Obbligo di contratto con applicazione dell'art 1538 cod civ - facendosi, cioe, luogo, rispettivamente a diminuzione o aumento del prezzo convenuto, salva, nel caso dell'aumento, la facolta di recesso del promissario compratore - purche l'ammontare del prezzo medesimo risulti pattuito anche in considerazione dell'estensione dell'immobile come enunciata in contratto e questo contenga quei dati mediante i quali, con un riferimento materiale - di puro calcolo - si possa stabilire il prezzo dovuto dal promissario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)