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Sez. 2, Sentenza n. 15691 del 11/07/2006 (Rv. 592691 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO | Preliminare di vendita - Allegazione di reciproche inadempienze - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Particolarità in caso di preliminare di vendita a corpo.
Stato
decisa il 2006-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592691-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO

Qualora dalle parti di un contratto preliminare vengano dedotte reciproche inadempienze a giustificazione della mancata conclusione di un negozio definitivo, rientra nelle attribuzioni del giudice di merito la valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti di ciascuna di esse e l'individuazione di quale comportamento, oltre ad essere contrario a buona fede e di non scarsa importanza, abbia inciso in modo determinante e prevalente sulla causa del contratto, facendone venir meno l'originaria funzione economico-sociale; tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. In particolare, in caso di preliminare di vendita a corpo di un bene immobile, la motivazione dovrà prendere in considerazione la gravità dello squilibrio del sinallagma contrattuale conseguente alla rilevante minore estensione del bene rispetto a quella dichiarata nel preliminare, che non potrà farsi discendere dalla mera prospettazione della sequenza cronologica dei comportamenti delle parti in epoca successiva alla stipula dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)