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Sez. L, Sentenza n. 3749 del 05/05/1990 (Rv. 467024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE - CONCORSO DI PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - CESSAZIONE - CONDIZIONI - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'1 OTTOBRE 1983 - SUPERAMENTO DEL MINIMO REDDITUALE.*
Stato
decisa il 1990-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE - CONCORSO DI PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - CESSAZIONE - CONDIZIONI - PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'1 OTTOBRE 1983 - SUPERAMENTO DEL MINIMO REDDITUALE.*

Ai sensi dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, i cui primi tre commi, a decorrere dall'1 ottobre 1983, subordinano l'integrazione al minimo delle pensioni ad un determinato limite reddituale, prevedendone la spettanza, in ipotesi di concorso di pensioni, una sola volta, il diritto all'integrazione al minimo, ove riguardi pensioni con decorrenza anteriore all'1 ottobre 1983, e quindi anche se dovuto su più pensioni (come consentito dalla disciplina anteriore quale risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale culminata nella sentenza n. 314 del 1985), cessa solo per effetto del superamento del limite reddituale di cui al primo comma del citato art. 6, atteso che solo da tale momento tutte le pensioni sulle quali detta integrazione risulta già riconosciuta sono - ai sensi della prima parte del sesto comma dello stesso art. 6 - assoggettate alle Disposizioni del terzo comma di tale articolo circa la spettanza dell'integrazione, in caso di concorso di pensioni, su una sola di esse. (V 5720/89, mass n 464645).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)