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Sez. L, Sentenza n. 5720 del 19/12/1989 (Rv. 464645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - CUMULO DI PIÙ PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIRITTO AD UN SOLO TRATTAMENTO RELATIVO EX ART. 6 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - PORTATA - PERDITA DELL'ALTRO TRATTAMENTO CORRISPOSTO AL 30 SETTEMBRE 1983 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - CUMULO DI PIÙ PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - DIRITTO AD UN SOLO TRATTAMENTO RELATIVO EX ART. 6 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - PORTATA - PERDITA DELL'ALTRO TRATTAMENTO CORRISPOSTO AL 30 SETTEMBRE 1983 - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai sensi delle Disposizioni dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983), interpretate secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 184 e 503 del 1988 nonché alla stregua del significato proprio delle parole e della finalità perseguita dalla norma (livellamento del trattamento di pensione in considerazione dell'ammontare di altri redditi del titolare), in ipotesi di cumulo di più pensioni, l'assicurato, ove non ostino i limiti di reddito indicati dal primo comma del detto art. 6, ha diritto, dall'1 ottobre 1983, ad un solo trattamento d'integrazione al minimo, da praticarsi sulla pensione indicata nel terzo comma dello stesso articolo, ma la cessazione del diritto all'integrazione sull'altra pensione non implica la perdita (dalla data predetta) del relativo trattamento economico nella misura corrisposta al 30 settembre 1983, essendo questo conservato, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 6, fino al superamento, per effetto della applicazione delle Disposizioni del quinto comma (applicazione alle pensioni non integrate della disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al minimo secondo i rispettivi ordinamenti), dell'importo determinato ai sensi del sesto comma (in base alle percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute), ossia fino al riassorbimento del detto trattamento in conseguenza della rivalutazione automatica della pensione base.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)