Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 09/12/1971 (Rv. 355233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il travisamento dei fatti, in quanto attiene al merito della controversia, solo allora puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita, anziche motivo di revocazione, quando si risolva in uno dei vizi della motivazione contemplati nel numero 5 dell'art 360 cod proc civ, ma non anche quando si esaurisca nell'ambito dell'apprezzamento che il giudice di merito abbia correttamente fatto del materiale probatorio raccolto ed, in genere, delle risultanze acquisite al processo. (V 1369'70, mass n 347110).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)