Sez. 1, Sentenza n. 4587 del 25/02/2009 (Rv. 606823 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Commissari, dipendenti ed esperti della Consob - Responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi - Disciplina di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità ("ratione temporis") - Sussistenza - Limitazione ai casi di dolo o colpa grave - Sussistenza - Colpa grave - Nozione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
La responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in caso di violazione dei diritti dei terzi, a norma dell'art. 28 Cost., presuppone che abbiano agito con dolo o colpa grave, così come previsto dall'art. 23 del d.P.R. n. 3 del 1957 (t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, applicabile "ratione temporis") che, in quanto espressione di un principio generale, si applica anche ai commissari, ai dipendenti e agli esperti legati da un rapporto di servizio con la Consob, in conseguenza di atti o comportamenti adottati nell'esercizio di funzioni pubbliche. Ciò però non significa che l'ordinamento tolleri un comportamento lassista di costoro o li esponga alla responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati solo in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giacché si ha colpa grave anche quando l'agente non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionali esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23, Costituzione art. 28, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24 com. 6 n. 2, Decreto Legisl. 29/12/2006 num. 303 art. 4 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)