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Sez. L, Sentenza n. 1890 del 18/02/2000 (Rv. 534119 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Conseguente responsabilità civile nei confronti dei terzi - Disciplina ex art. 28 Cost. - Applicabilità ai soggetti incaricati di funzioni pubbliche in assenza di rapporto di impiego - Sussistenza - Presupposti della responsabilità - Abuso delle funzioni pubbliche per fini personali - Necessità - Esclusione - Imputabilità a titolo di colpa - Sufficienza - Grado della colpa - Requisito della colpa grave ex t.u. impiegati dello Stato - Applicabilità alle altre categorie in difetto di normative specifiche - Fattispecie relativa a danno alla salute riportato da impiegato comunale addetto a mansioni pregiudizievoli.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534119-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

La responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in caso di violazione dei diritti dei terzi, a norma dell'art. 28 Cost. - che si applica anche ai soggetti, come i sindaci dei Comuni, svolgenti funzioni pubbliche senza essere legati all'ente pubblico da un rapporto di servizio - non presuppone necessariamente l'abuso delle funzioni di ufficio per il perseguimento di fini personali, essendo sufficiente l'imputabilità almeno colposa dell'atto dannoso al pubblico amministratore o dipendente, derivante da violazione delle regole di comune prudenza o di leggi o regolamenti alla cui osservanza la pubblica amministrazione sia vincolata, salvo specifica determinazione da parte del legislatore ordinario del grado di colpevolezza, così come operato con l'art. 23 del t.u. n. 3 del 1957 sugli impiegati dello Stato, applicabile, in difetto di regolamentazioni specifiche (cfr. peraltro l'art. 58 della legge n. 142 del 1990, di rinvio, per gli amministratori e per il personale degli enti locali, alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civile dello Stato), anche alle altre categorie di soggetti responsabili, in via analogica o in quanto espressione di un principio generale. (Fattispecie relativa ad azione risarcitoria promossa da impiegato comunale in relazione alla lamentata assegnazione di mansioni incompatibili con il suo stato di salute).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)