Sez. 1, Sentenza n. 3228 del 08/10/1990 Cc. (dep. 30/10/1990) Rv. 185585 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONI PROPONIBILI - INDICAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - QUESTIONI PROPONIBILI - INDICAZIONE.*
Con il ricorso per Cassazione - previsto dall'art. 461, comma sesto, nuovo cod. proc. pen. - contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità della sua opposizione al decreto di condanna, l'opponente può soltanto denunciare vizi attinenti ai presupposti ed ai requisiti dell'ordinanza stessa e proporre questioni deducibili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come quelle concernenti una nullità assoluta o alcune delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 dello stesso codice, mentre non gli è consentito dedurre ogni altra questione di rito o di merito (nella specie il ricorrente aveva sollevato questioni relative alla Determinazione della pena ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario; questioni dichiarate improponibili dalla Cassazione sulla scorta del principio di cui in massima). (V mass n 120834, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)