Sez. 5, Ordinanza n. 299 del 17/03/1972 Cc. (dep. 19/04/1972) Rv. 120834 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - DEBBONO RIGUARDARE SOLO I PRESUPPOSTI PROCESSUALI DELLA PRONUNCIA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - DEBBONO RIGUARDARE SOLO I PRESUPPOSTI PROCESSUALI DELLA PRONUNCIA.*
La sentenza, che dichiara esecutivo il decreto penale per mancata comparizione dell'opponente e soggetta a ricorso per Cassazione; ma i motivi dell'impugnazione devono riguardare solo le questioni relative ai presupposti processuali della pronuncia, e cioe alla regolare Costituzione del rapporto processuale: tali sono quelle attinenti alla notifica della citazione, al termine per comparire, alla difesa, all'impedimento a comparire e alla Competenza del giudice o alla legittimita dello speciale procedimento per decreto. Non possono invece dedursi ragioni attinenti al merito vero e proprio del giudizio, come la colpevolezza, la misura della pena e la sussistenza di aggravanti o di attenuanti. (Conf 117933, anno 1971, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)