Sez. 2, Sentenza n. 1504 del 26/10/1965 Ud. (dep. 07/02/1966) Rv. 100482 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - PROVA - IDONEITA DEGLI ATTI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - PROVA - IDONEITA DEGLI ATTI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel delineare la figura del tentativo punibile, il codice vigente prescinde dalla nozione di atto esecutivo, alla quale faceva riferimento il codice abrogato; la norma dell'art 56 cod pen richiede invece l'immanenza negli Atti dell'elemento sostanziale (direzione dell'Azione), a prescindere dall'effettivo intendimento dell'agente, il quale, per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, deve pur sempre ricorrere ed essere provato. Peraltro, come la prova dell'elemento soggettivo illumina (ma non sostituisce) l'indagine sull'elemento oggettivo, cosi il vigore della rivelazione, che scaturisce dal fatto, conforta la prova dell'effettiva intenzione dell'agente. E poiche la prova del fatto psichico e sempre indiretta e rispecchiata dall'Azione, la chiarezza dell'intento da questa rilevata, in difetto di contrarie risultanze, soddisfa l'esigenza probatoria sul punto. Secondo lo stesso art 56 e inoltre necessaria, per la configurazione del tentativo punibile, l'idoneita degli Atti allo scopo cui sono univocamente diretti. Siffatta idoneita, che consiste nell'attitudine dell'Azione a conseguire il risultato cui e diretta, deve essere valutata in concreto con un giudizio ex ante e con riferimento alla compiutezza dell'Azione delineatasi, non gia isolando gli Atti posti in essere dall'agente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)