Sez. 1, Sentenza n. 5170 del 09/02/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153810 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ: IN CONCRETO ED EX ANTE - NECESSITÀ.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IDONEITÀ DEGLI ATTI (ATTI PREPARATORI E ATTI ESECUTIVI) - VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ: IN CONCRETO ED EX ANTE - NECESSITÀ.*
L'idoneità degli Atti, nella ipotesi di delitto tentato, va stabilita in concreto con giudizio ex ante, nel senso che essa va valutata al momento in cui l'Azione viene posta in essere e non già in base al risultato che ne sia conseguito. (la Cassazione ha chiarito che l'investimento di un ciclista con un automezzo di grossa mole, per di più accelerato nell'imminenza dell'urto, costituisce Azione obiettivamente idonea a cagionare la morte dell'investito). (V. Mass. N. 151182 anno 1981; mass. N. 143330 anno 1979; mass. N. 120849 anno 1971; - ai fini del reato impossibile - mass. N. 116918 anno 1971; mass. N. 116760 anno 1971; mass. N. 106595 anno 1968; mass. N. 105905 anno 1967; mass. N. 100482 anno 1966; contra, e cioè nel senso che vada la indicata idoneità valutata in astratto mass. N. 100824 anno 1966; mass. N. 141541 anno 1979).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)