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Sez. T, Sentenza n. 24326 del 31/07/2026 (Rv. 679531-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARES e TARI | Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani - Limiti.
Stato
decisa il 2026-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679531-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARES e TARI

In tema di TARES e di TARI, il potere esercitabile dal Comune di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani presuppone l'individuazione di un limite di soglia quantitativo, cosicché i rifiuti prodotti a concorrenza di detto limite debbono considerarsi assimilati ai fini dell'imposizione fiscale, laddove il superamento del limite restituisce ai rifiuti così ulteriormente prodotti la loro natura di rifiuti speciali non assimilati.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 14 com. 18, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)